In linea generale, la separazione tra i coniugi, è una sospensione temporanea dell’istituo del matrimonio e dei suoi effetti civili, per permettere ai coniugi di trovare una riconciliazione.
La separazione di fatto.
Quando due coniugi interrompono volontariamente la vita matrimoniale in seguito al raggiungimento di un accordo, anche se quest’ultimo non ha una validità giuridica fino a quando i coniugi richiedono l’omologazione del Tribunale.
La separazione legale.
Può avvenire tramite il consenso dei due coniugi, o tramite una sentenza del tribunale, in caso di procedimento giudiziario.
Se si parla di separazione legale, i coniugi hanno facolta di riconciliarsi tramite l’accertamento giudiziario o dichiarazione consensuale dei coniugi presso il Comune competente.
La separazione legale può essere richiesta dai due coniugi, quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da nuocere gravemente all’educazione dei figli.
La riforma del Diritto di famiglia, introdotta con la Legge n. 151 del 1975, ha eliminato il concetto di colpa di uno o dell’altro coniuge come unico presupposto della separazione.
Prima della riforma infatti, la separazione poteva essere pronunciata solo per violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio e per colpa di uno dei due coniugi su domanda dell’altro mentre ora, anche il coniuge il cui comportamento ha creato l’impossibilità di convivenza può richiedere la separazione anche contro la volontà dell’altro coniuge.
Resta tuttavia possibile che sia richiesto, e dunque pronunciato, l’addebito della separazione ad uno dei coniugi, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio.
Consensuale e giudiziale
La separazione consensuale, i due coniugi sono d’accordo su come regolare i loro rapporti e chiedono che il Tribunale prenda atto della loro volontà.
La separazione giudiziale questo accordo non c’è, ed è il Tribunale che decide, dopo gli opportuni accertamenti, le condizioni della separazione.
Con il decreto legge 12.09.2014 n. 132, convertito nella legge 10.11.2014 n. 162 (74.76 KB), all’art. 12 del capo III, sono state introdotte novità riguardanti la separazione consensuale, per cuii coniugi che arrivano ad una separazione consensuale possono scegliere di:
- presentare la domanda (ricorso) congiunta al Tribunale, attivando la procedura già regolata dal codice civile, oppure
- intraprendere la procedura di negoziazione assistita da almeno due avvocati, uno per ogni coniuge, secondo le nuove disposizioni della legge
Solo per il caso in cui non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (181.73 KB), ovvero economicamente non autosufficienti, i coniugi possono optare per la procedura avanti all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di appartenenza.