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Reati e sanzioni sugli abusi edilizi

L’art. 44 del DPR 380/01 punisce con pene contravvenzionali colui che commette i reati edilizi stabilendo tre categorie:

  1. viene punito con l’ammenda fino ad € 10.329 colui che non osserva le norme edilizie contenute nel medesimo testo unico ovvero non osserva le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e nei progetti approvati. Sarà punito con la detta ammenda colui che, ad esempio, costruisce in difformità parziale o in variazione essenziale dal progetto approvato.
  2. viene punito con l’arresto fino a due anni e l’ammenda da € 5.164 fino ad € 51.645 chi costruisce in assenza del permesso di costruire, quindi in maniera del tutto abusiva, o chi costruisce in totale difformità dal progetto approvato.
  3. viene punito con l’arresto fino a due anni e l’ammenda da € 15.493 fino ad € 51.645 colui che pone in essere una lottizzazione abusiva ovvero chi costruisce in assenza del permesso di costruire o in difformità totale o in variazione essenziale in zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico e ambientale.

La commissione del reato edilizio in zone vincolate, quindi, è punita in maniera più grave e nelle dette zone viene punito allo stesso modo sia la costruzione del tutto abusiva sia quella in difformità totale che in variazione essenziale.

Vale la pena di rammentare, inoltre, che nelle suddette zone vincolate, molto spesso, gli strumenti urbanistici spesso prevedono che anche piccoli interventi edilizi richiedano il provvedimento autorizzativo dell’Ente preposto mentre possono essere eseguite con semplice comunicazione di inizio lavori laddove si eseguono in zone non vincolate.

Bisogna, pertanto, porre grande attenzione agli strumenti urbanistici in vigore nelle zone in cui ci si appresta a compiere opere edilizie di qualsiasi genere in quanto, anche nell’ambito delle stesso comune, può essere necessario richiedere o meno una determinata autorizzazione a seconda se ci si trovi in zona vincolata, come ad esempio i centri storici di molte città, oppure no.

Oltre ai principali reati edilizi il testo unico prevede e regola anche i cosiddetti reati satellite vale a dire quei reati che, quasi sempre, vengono contestati insieme alla violazione principale.

Ai sensi dell’art. 71 viene punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da € 103 ad € 1.032 il committente ovvero il direttore dei lavori o il costruttore che esegue opere in cemento armato in violazione dell’art. 64 commi 2, 3 e 4, vale a dire le norme che regolano i depositi dei progetti e dei calcoli statici che riguardano appunto le costruzioni in cemento armato.

E’ evidente che chi pone in essere costruzioni in cemento armato in assenza di permesso non adempie neanche all’onere di deposito presso lo sportello unico dei relativi calcoli strutturali, ma anche chi realizza interventi in difformità dal progetto può incorrere in tale reato almeno per la parte in difformità.

Analogamente il mancato deposito allo sportello unico comporta per il costruttore, ai sensi dell’art. 72, l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 103 a 1032 euro.

In successione il testo unico dell’edilizia prevede reati per omissioni varie che riguardano il direttore dei lavori ed il collaudatore e chi consente l’utilizzazione delle costruzioni prima che venga rilasciato il certificato di collaudo.

Inoltre, atteso che le costruzioni devono essere conformi alle normative antisismiche, di solito chi commette reati edilizi difficilmente adempie a tutti gli obblighi di comunicazione, deposito ed autorizzazione che detta normativa impone e, pertanto, si vede contestato anche il reato di cui all’art. 95 che prevede la pena dell’ammenda da € 206 ad € 10.329 per chiunque violi le disposizioni antisismiche.

In definitiva, le pene previste per gli abusi edilizi sono l’arresto e l’ammenda. L’ammenda può variare da un minimo di € 103 ad un massimo di € 51.645 mentre per l’arresto il massimo di pena previsto è di due anni.

Fonte: https://www.ilmiopenalista.it/pene-previste-per-i-reati-edilizi/

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