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Il diritto del lavoro Parte 2: Lavoro subordinato o autonomo.

Il lavoro subordinato e ben descritto nell’art. 2094 del codice civile:
“Il lavoro subordinato è in essere quando un soggetto compie alcune attività intellettuali o manuali sotto la direzione di un imprenditore, e con una retribuzione.
Il rischio in merito al risultato è a carico del datore di lavoro.

Il lavoro autonomo, viene svolto prevalentemente senza vincoli di subordinazione e il lavoratore può operare con piena discrezionalità per quanto riguarda al tempo, al luogo e alle modalità.

In particolare una prestazione autonoma:

  • è prevalentemente personale;
  • viene svolta senza il vincolo di subordinazione;
  • è realizzata con la responsabilità e il rischio relativi alla qualità dell’opera;
  • ha diritto a un corrispettivo economico, concordato tra le parti.

Esiste anche una tipologia definita lavoro parasubordinato, con la quale un soggetto svolge un’attività non completamente libera da vincoli di subordinazione, con carattere continuativo e coordinata con il committente.
Si tratta di una modalità più flessibile, che permette al datore di lavoro di utilizzare personale qualificato senza avere tutti gli oneri di un dipendente.

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